Codice Civile
Libro Quinto Del lavoro
Titolo IX
Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali
Capo II Del diritto di brevetto per invenzioni industriali
Art. 2585 Oggetto del brevetto
Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un’applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali.
In quest’ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall’inventore.