D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480 (estratto)
Attuazione della direttiva n.89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa
Capo VI
Disposizioni transitorie finali
Art. 87
1. Le domande di brevetto per marchio e le domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Tuttavia, per quanto riguarda la regolarità formale, sono soggette alle norme preesistenti.
Art. 88
1. Il diritto di far uso esclusivo di un marchio concesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che goda di rinomanza non consente al titolare di opporsi all’ulteriore uso nel commercio di un segno identico o simile al marchio per prodotti o servizi non affini a quelli per cui esso è stato registrato.
Art. 89
1. I marchi d’impresa concessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono soggetti, in quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori.
2. Non può essere dichiarata la nullità del marchio se, anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità, il segno, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo.
3. Non può essere dichiarata la nullità del marchio se il marchio anteriore sia scaduto da oltre due anni, ovvero tre se si tratta di marchio collettivo, o possa considerarsi decaduto per non uso anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità.
4. Ai fini dell’applicazione dell’art. 48 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, come sostituito dal presente decreto, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso.
Art. 90
1. Le norme del presente decreto che disciplinano il trasferimento e la licenza del marchio si applicano anche ai marchi già concessi ma non ai contratti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 91
1. Le norme del presente decreto che disciplinano la decadenza per non uso si applicano ai marchi già concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché non ancora decaduti a tale data.
Art. 92
1. Le norme del presente decreto che disciplinano la decadenza del marchio per uso ingannevole dello stesso si applicano ai marchi già concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione ad un uso ingannevole posto in essere dopo la sua entrata in vigore.
Art. 93
1. I marchi già concessi o rinnovati, per i quali è decorso il primo decennio di durata alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rinnovati automaticamente per un decennio decorrente dalla scadenza del primo, salvo il pagamento della tassa di rinnovazione, se dovuta.
2. Sono altresì automaticamente rinnovati per un decennio i marchi il cui primo decennio di durata scade nell’anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo il pagamento della tassa di rinnovazione, se dovuta.
Art. 94
1. Con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, adotta le disposizioni occorrenti per estendere la disciplina di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in data 3 aprile 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 3 giugno 1981, concernente l’albo dei mandatari abilitati anche alla registrazione dei marchi d’impresa. Fino alla formazione di tale albo, il mandato può essere conferito a chiunque.
Art. 95
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, alle modifiche da apportare ai decreti del medesimo Ministro in data 25 settembre 1972 e 22 febbraio 1973, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 4 ottobre 1972 e n. 69 del 15 marzo 1973, nonché al regolamento 19 luglio 1989, n. 320, relativi alla procedura di registrazione dei marchi, e ad ogni altro decreto ministeriale relativo alla proprietà industriale, al fine di renderli compatibili con le disposizioni del presente decreto.